AMM. DI SOSTEGNO

Amministratore di sostegno

L’Amministratore di Sostegno (AdS) è colui al quale il Giudice Tutelare, attraverso un decreto,

attribuisce i compiti di assistenza, rappresentanza e supporto per le persone che non sono in grado

di provvedere, in tutto o in parte, al compimento delle normali funzioni quotidiane.

Le persone che si trovassero nelle condizioni descritte hanno, quindi, la possibilità di ottenere, anche

in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che

abbia cura della loro persona e del loro patrimonio, garantendone la protezione giuridica ma senza

limitarne in maniera eccessiva la capacità di agire.

L’amministratore di sostegno, infatti, prende le decisioni solo nei casi più estremi nei quali la

possibilità di decidere dell’assistito è davvero marginale.

Chi può chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno?

La scelta dell’amministratore di sostegno deve avere come obiettivo gli esclusivi interessi del

beneficiario e, in linea generale, l’amministratore di sostegno può svolgere solo quelle funzioni

stabilite dal Giudice che lo ha nominato pena l’annullabilità dei suoi atti.

Può essere il beneficiario stesso, senza l’obbligatorietà di assistenza da parte di un legale, a ricorrere al

Giudice tutelare per la nomina dell’amministratore di sostegno, anche se minore, interdetto o

inabilitato; ed è lo stesso beneficiario, in previsione della propria eventuale e futura incapacità, ad

avere la facoltà di designare con atto pubblico o scrittura privata autenticata il proprio

amministratore di sostegno. Oltre al beneficiario, possono ricorrere al Giudice anche il coniuge o la

persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo

grado. A richiedere la nomina possono infine anche essere il tutore o il curatore del beneficiario e il

Pubblico Ministero.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali che prestano assistenza alla persona, se sono a conoscenza

di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono

tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al Pubblico ministero.

La domanda deve essere effettuata con ricorso al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario

ha residenza e domicilio, che contenga indicazioni dettagliate anche al fine di indicare le residue

capacità del beneficiario. Entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso il Giudice nomina

l’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo in cui saranno indicati

la durata dell’incarico, gli atti per i quali l’amministratore si dovrà sostituire o affiancare la persona

assistita, e ogni quanto dovrà rendere conto al Giudice del suo operato.

Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il Giudice tutelare preferisce, se

possibile , scegliere nell’ambito della famiglia ma per ragioni di opportunità può nominare altra

persona; gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura il beneficiario, però, non possono

essere amministratore di sostegno.

Il servizio dell’amministratore di sostegno, eccetto rari casi, è da considerarsi gratuito e il suo incarico

può essere a tempo determinato, eventualmente prorogabile, o a tempo indeterminato.

L’amministratore nominato presta il giuramento con il quale si impegna a svolgere il proprio

incarico con fedeltà e diligenza verso il beneficiario.

Con la nomina dell’amministratore di sostegno il beneficiario non diventa incapace, salvo diverse

specifiche del decreto di nomina, ma perderà la capacità di agire per tutti quegli atti che

richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il decreto del Giudice tutelare individua, infatti, tre categorie di atti tenendo conto non solo dei bisogni ma anche delle aspirazioni del beneficiario.

– atti che richiederanno la rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno

– atti che richiederanno l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno

– atti non previsti nei precedenti per cui il beneficiario potrà agire autonomamente

Gli atti compiuti dal beneficiario, contrariamente a quanto stabilito dal Giudice, saranno annullabili.

Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, come ad es. l’acquisto di un immobile,

l’amministratore di sostegno avrà bisogno dell’autorizzazione del Giudice Tutelare mentre per il

matrimonio il beneficiario manterrà la sua totale autonomia.

Il beneficiario, l’amministratore di sostegno o i suoi prossimi congiunti possono proporre istanza

motivata per la cessazione dell’amministrazione. Il Giudice tutelare, valutando le circostanze del

caso, provvederà con decreto motivato. Ciò può avvenire perché vengono meno i presupposti che

hanno reso necessaria l’amministrazione di sostegno o perché l’amministratore di sostegno non ha tutelato in modo giusto il beneficiario.

Testo tratto da:

CONOSCERE LA LEGGE N.219/2017
NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

A CURA DI:
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO
GRUPPO DI LAVORO “CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE”
DOCUMENTO E GLOSSARIO PENSATI PER: CITTADINO, PERSONA-PAZIENTE, FAMILIARE E OPERATORI SANITARI

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