Per far si che la volontà della Persona sulle decisioni di Fine-Vita sia sempre rispettata Libera Uscita persegue diversi obiettivi.
Alcuni, formalmente già raggiunti, chiedono di essere consolidati, concretamente applicati e possibilmente estesi, mentre altri sono ancora da conseguire.
CONSENSO INFORMATO e RIFIUTO DEI TRATTAMENTI
Il principio del consenso informato secondo cui “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata” è stato definitivamente sancito nel primo articolo della Legge 217/19, così come già scritto a chiare lettere nel secondo comma dell’Articolo 32 della nostra Costituzione.
Il consenso informato tutela l’inalienabile diritto della persona di accettare o rifiutare le terapie proposte e più precisamente il diritto, se lo vogliamo, di essere informati sulle nostre condizioni di salute, sugli effetti collaterali delle cure proposte, sulle eventuali terapie alternative,
E’ consentito il rifiuto di tutte le terapie anche quelle ritenute “salva vita”, tra cui ventilazione artificiale, nutrizione ed idratazione artificiali che, qualora siano state inizialmente accettate, possono anche essere interrotte in un secondo momento se da noi ritenute non più accettabili.
La pratica del consenso informato, pur rappresentando oggi il cardine del rapporto paziente/medico, incontra ancora concrete difficoltà di applicazione per cui il suo consolidamento costituisce un obiettivo primario di Libera Uscita.
E’ auspicabile inoltre che il consenso informato possa aprirsi verso un ‘utilizzo bidirezionale’, e cioè per ricevere informazioni dai curanti sulle cure proposte e anche per informare i curanti circa le proprie preferenze.
In proposito si esprime anche una mozione del Comitato Nazionale per la Bioetica (29/01/2021) suggerendo che “nel consenso informato, al momento del ricovero o successivamente, sia prevista la possibilità di scegliere se ricevere o meno visite da parte di familiari o persone care […[ perchè “un morente potrebbe desiderare di vivere quel passaggio terminale con qualcuno che ama, oppure da solo, lontano da persone care, preferendo che non rimanga in loro l’immagine della sua sofferenza.”
PIANIFICAZIONE DELLE CURE e SEDAZIONE PALLIATIVA PROFONDA CONTINUA
L’art.5 della stessa Legge 217/19 “Pianificazione condivisa delle cure”, facendo riferimento all’art. 1 sul consenso informato, alla luce di “una patologia cronica ed invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta”, prevede una Pianificazione delle Cure condivisa tra medico e paziente alla quale il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi in caso d’incapacità della persona di esprimere il proprio consenso.
La pianificazione delle cure di una patologia cronica ed invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta puù comprendere la Sedazione Palliativa Profonda Continua (SPPC) che, diversamente dall’eutanasia, costituisce un atto medico praticato con farmaci non letali che, se richiesto e se sussitono determinati requisiti, deve essere attuato.
Sia il diritto alla Pianificazione Condivisa delle Cure che quello alla Sedazione Palliativa Profonda Continua, pur esplicitamente sanciti dalle Legge, sono pratiche cliniche non ancora ordinariamente adottate al di fuori delle Unità di Cure Palliative anche per il timore di essere assimilate a pratiche eutanasiche tuttora vietate nel nostro Paese.
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Far conoscere la possibilità e l’importanza, per chiunque, di stendere le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.), in previsione di una eventuale futura condizione di incapacità.
Promuovere il rispetto delle D.A.T. e della Legge 219/17 che ne ha sancito l’istituzione.
CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE
Promuovere la piena attuazione alla Legge n. 38/10 che ha introdotto all’interno dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Sistema Sanitario l’accesso alle cure palliative domiciliari e in hospice e alla terapia del dolore, prevedendo specifici sussidi sanitari e socio-assistenziali per migliorare la qualità di vita del malato, anche terminale, nel rispetto della sua dignità e autonomia.
MORTE MEDICALMENTE ASSISTITA
Sostenere nel dibattito pubblico su una legge che consenta, a determinate condizioni, l’accompagnamento pietoso alla morte, garantendo la piena libertà e il rispetto della volontà di chi ne fa richiesta, sulla scorta dell’esperienza maturata in quei Paesi in cui il suicidio assistito o l’eutanasia attiva volontaria sono pratiche legali e disciplinate da appositi protocolli.